Informazioni

Informazioni > Lascia la casa > Disdetta

Lascia la casa

Disdire il contratto

Non è previsto subentro, recesso, o sospensione del contratto incluse eventuali causa sanitarie, COVID-19 o altro (razionamento gas, elettricità guerra etc.).

Risoluzione anticipata del contratto può avvenire solo ed eccezionalmente se sussistono motivi gravi comprovati, come stabilito dalla legge n.431 del 1998 con un preavviso di sei mesi tramite raccomanda.

Se il conduttore non riesce a dare dimostrazione della motivazione per cui ha disdetto il contratto di locazione, il locatore esigerà tutti i canoni fino alla scadenza naturale del contratto oltre il rimborso per il danno subito a causa del recesso anticipato. Qualsiasi atto unilaterale non può aver luogo e qualsiasi modifica del contratto deve essere approvato concordato mediante atto scritto.

Per disdire o rinnovare il contratto, dovrai comunicarcelo tramite raccomandata A.R. con un preavviso di 3 mesi prima della scadenza naturale del contratto.