Disdetta del contratto
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Non è previsto subentro, recesso o sospensione del contratto, incluse eventuali cause sanitarie (COVID-19 o altre), razionamento di gas ed elettricità, guerre, ecc.
La risoluzione anticipata del contratto può avvenire solo ed eccezionalmente in presenza di motivi gravi e comprovati, come stabilito dalla legge n. 431 del 1998, con un preavviso di sei mesi, da comunicare tramite raccomandata. Se il conduttore non fornisce adeguata giustificazione per la disdetta del contratto di locazione, il locatore avrà diritto a richiedere il pagamento di tutti i canoni fino alla scadenza naturale del contratto, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal recesso anticipato.
Qualsiasi atto unilaterale non è consentito, e ogni modifica del contratto deve essere approvata e concordata tramite atto scritto.
Per disdire o rinnovare il contratto, dovrai comunicarlo tramite raccomandata A.R., con un preavviso di 3 mesi prima della scadenza naturale del contratto.